1. I lavoratori affetti da gravi infermità di carattere irreversibile hanno diritto, per l'intero decorso della malattia, compreso il periodo di comporto, a una forma integrativa della retribuzione mensile in misura compensativa e tale da concorrere, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, al raggiungimento dell'intera retribuzione. Le infermità per le quali è riconosciuto il diritto previsto dal periodo precedente sono quelle individuate nella tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Il riconoscimento dell'infermità ai fini di cui al comma 1, ferma restando l'ipotesi di eventuali provvedimenti d'ufficio, deve essere accertato da parte delle competenti commissioni mediche delle aziende sanitarie locali di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, entro due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato. In caso di ricorso, tale termine deve essere rispettato per ogni livello di giudizio successivo.
3. I lavoratori che, superato il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento, hanno chiesto e ottenuto di godere di un periodo di aspettativa per assistere un familiare a carico affetto da una delle infermità individuate nella tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, hanno diritto a fruire, per l'intera durata del periodo di aspettativa, di un trattamento economico pari al 20 per cento della retribuzione loro spettante.
1. I lavoratori affetti da gravi infermità di carattere irreversibile che risultano titolari di pensione di invalidità ordinaria o
1. I trattamenti integrativi previsti dalla presente legge sono erogati dal Fondo di promozione sociale di previdenza integrativa per i lavoratori, i pensionati e i loro familiari affetti da gravi infermità di carattere irreversibile, di seguito denominato «Fondo», istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
2. I contributi relativi ai trattamenti integrativi sono previsti nella contrattazione
1. In conformità alla finalità del Fondo, relativa alla realizzazione di interventi di promozione sociale per le categorie di lavoratori e di pensionati affetti da gravi infermità di carattere irreversibile, individuate ai sensi degli articoli 1 e 2, è concessa a enti, aziende, istituzioni e privati la facoltà di contribuire all'ulteriore implementazione del Fondo medesimo, mediante lasciti, donazioni e contribuzioni volontarie. In tale caso i versamenti effettuati,
1. Tenuto conto del particolare rilievo assunto dalle organizzazioni di volontariato nelle attività di assistenza e di promozione sociale di categorie sociali in condizioni di disagio, una quota non superiore al 15 per cento delle somme annualmente accantonate nel Fondo può essere destinata a favore di enti, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e associazioni no profit, istituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare, attività di volontariato nei confronti delle categorie di soggetti con disabilità grave.
2. Per concorrere all'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, gli enti, le organizzazioni e le associazioni di cui al medesimo comma 1 devono inoltrare domanda al Fondo - gestione speciale - Direzione generale dell'INPS, con sede in Roma. La domanda deve essere corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco completo dei soci e dei volontari, corredato da indirizzo, da recapito telefonico e dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
c) elenco completo dei lavoratori o dei pensionati assistiti, corredato da indirizzi, da recapiti telefonici e, ove possibile, dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
d) sintetica relazione degli interventi assistenziali prestati e in atto.
3. Le erogazioni di cui al presente articolo sono attribuite a insindacabile giudizio di un apposito comitato operativo costituito presso l'INPS, Fondo - gestione
1. Il comitato operativo del Fondo di cui all'articolo 5, comma 3, è costituito da sette membri, di cui almeno tre appartenenti a personale sanitario in possesso di laurea e un membro scelto tra gli appartenenti agli enti, alle ONLUS e alle associazioni no profit di cui al citato articolo 5 che ne fanno richiesta.
2. I membri del comitato operativo sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne definisce, altresì, i poteri, le funzioni e i compensi. La durata del mandato dei membri del comitato è di cinque anni.
3. Per la gestione delle attività istituzionali il Fondo si avvale di una specifica struttura di direzione con proprio personale in organico, strutturata in conformità ai criteri previsti dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e può chiedere la collaborazione di laureati in discipline umanistiche, di medici specialisti, di assistenti sanitari e sociali.
4. I compiti di vigilanza sulla gestione del Fondo sono esercitati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia stabilite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.